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L'introduzione del principio societas delinquere potest nell'ordinamento giuridico italiano ha origini comunitarie (come, del resto, è avvenuto per le principali mutazioni del nostro sistema). È stata la necessità di adeguarsi ad istanze di origine transnazionale a sconvolgere uno dei principi cardine del diritto penale italiano: la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.).

Tale dato inconciliabile con l'estensione, nei confronti delle persone giuridiche, della potestà punitiva dello Stato per la commissione di reati costituisce la fonte primaria del carattere compromissorio assunto dal d. lgs. n. 231 del 2001, a cominciare dalla sua rubrica: responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Ebbene, un esame della disciplina dettata dal d. lgs. n. 231 del 2001 conferma la validità del brocardo rubrica legis non est lex. Il richiamo di istituti del diritto penale, le dinamiche del procedimento (autorità competenti, princìpi e modalità di accertamento propri del diritto processuale penale) e, infine, il progressivo allargamento delle fattispecie di reato che possono costituire presupposto per la dichiarazione di responsabilità (amministrativa) dell'ente sono tutti indici del superamento del principio societs delinquere non potest, a meno che non ci si accontenti di ripararsi dietro mere etichette.

Un ruolo fondamentale è svolto dai Modelli Organizzativi .

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